PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è inserito il seguente:

      «L'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico è ritenuto necessario soltanto se le modificazioni dei caratteri sessuali secondari ad opera delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico non sono sufficienti a determinare il benessere e l'equilibrio psico-fisico dell'interessato allo scopo di attribuire allo stesso un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita».
      2. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parole: «In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dal primo comma».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente:

      «1-bis. Fatto salvo per il resto quanto stabilito dal presente titolo, il nome che il richiedente intende assumere non deve necessariamente corrispondere al sesso attribuito alla nascita».